Ordinanza
|
Art. 16 Convenzione sulle prestazioni e vigilanza
1 La SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con l’agenzia nazionale. Se più enti idonei svolgono i compiti dell’agenzia nazionale, la SEFRI stipula una convenzione separata con ciascun ente. 2 La convenzione sulle prestazioni indica nel dettaglio i compiti da svolgere e stabilisce le indennità per il loro adempimento. 3 Nel caso in cui la Svizzera non aderisca ai programmi dell’UE, nella convenzione sulle prestazioni la SEFRI può prevedere deroghe alle direttive attuative in vigore conformemente al Regolamento (UE) n. 1288/20135. 4 La SEFRI vigila affinché l’agenzia nazionale adempia i compiti che le sono stati delegati. 5 Cfr. nota a piè di pagina nell’art. 6 cpv. 1. |