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Art. 10 Conservazione e trasmissione di dati
1 Le comunità devono garantire che:
2 Su richiesta del paziente, le comunità devono garantire altresì che:
3 Il DFI stabilisce le prescrizioni tecniche e organizzative per la conservazione e la trasmissione dei dati. In particolare disciplina:
4 Può decidere che le prescrizioni di cui al capoverso 3 siano pubblicate in lingua originale e rinunciare a una traduzione nelle lingue ufficiali. 5 Il DFI può autorizzare l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ad adeguare le prescrizioni di cui al capoverso 3 allo stato della tecnica. |