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Art. 2 Diritti d’accesso
1 Il paziente può accordare a professionisti della salute o a gruppi di professionisti della salute il diritto d’accesso al grado di riservatezza «normalmente accessibile» oppure il diritto d’accesso ai gradi di riservatezza «normalmente accessibile» e «limitatamente accessibile». 2 In situazioni di emergenza medica, anche i professionisti della salute ai quali il paziente non ha accordato un diritto d’accesso possono accedere ai dati del grado di riservatezza «normalmente accessibile». Il paziente viene informato dell’accesso di emergenza entro un termine adeguato. 3 Il professionista della salute che aderisce a un gruppo ottiene il diritto d’accesso attribuito a tale gruppo. Quando lascia un gruppo, tale diritto d’accesso gli viene revocato. |
