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Art. 22
1 Le comunità e le comunità di riferimento devono mettere regolarmente a disposizione dell’UFSP, in forma pseudonimizzata, i dati necessari alla valutazione secondo l’articolo 18 LCIP. 2 Il DFI stabilisce i dati da fornire e i relativi termini. 3 L’UFSP può elaborare dati dei servizi di ricerca di dati di cui all’articolo 39 a scopo di valutazione e ricerca. 4 L’UFSP può richiedere dagli organismi di certificazione e dagli organismi certificati i documenti rilevanti per la certificazione o per il rinnovo della stessa. |