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Art. 38
1 L’organismo di certificazione può sospendere la validità di un certificato o revocarlo se constata gravi lacune nell’ambito della verifica secondo l’articolo 34. Si è in presenza di una grave lacuna in particolare se:
2 In caso di controversia sulla sospensione o la revoca, il giudizio e la procedura sono retti dalle disposizioni di diritto civile applicabili al rapporto contrattuale tra l’organismo di certificazione e la comunità o la comunità di riferimento certificata oppure l’emittente di strumenti d’identificazione certificato. 3 Se sussiste il sospetto fondato che una comunità o una comunità di riferimento certificata oppure un emittente di strumenti d’identificazione certificato non soddisfa le condizioni di certificazione, l’UFSP può disporre una verifica da parte dell’organismo di certificazione. |
