Art. 4 Opzioni del paziente
Il paziente può: - a.
- stabilire il grado di riservatezza da attribuire ai nuovi dati medici registrati;
- b.
- negare a singoli professionisti della salute l’accesso alla sua cartella informatizzata;
- c.
- scegliere di essere informato sull’adesione di professionisti della salute ai gruppi ai quali ha accordato un diritto d’accesso;
- d.
- fissare a sua discrezione una scadenza per i diritti d’accesso dei professionisti della salute;
- e.
- per situazioni di emergenza medica, estendere il diritto d’accesso al grado di riservatezza «limitatamente accessibile» o negare l’accesso;
- f.
- nominare un rappresentante;
- g.
- autorizzare i professionisti della salute della sua comunità di riferimento a trasferire i diritti d’accesso loro accordati, al massimo in uguale misura, ad altri professionisti della salute o a gruppi di professionisti della salute.
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