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Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP)
del 22 marzo 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 1Gradi di riservatezza
1 Il paziente può attribuire ai dati medici della sua cartella informatizzata del paziente (cartella informatizzata) uno dei tre gradi di riservatezza seguenti:
a.
normalmente accessibile;
b.
limitatamente accessibile;
c.
segreto.
2 In mancanza di attribuzione da parte del paziente, i nuovi dati registrati sono attribuiti al grado di riservatezza «normalmente accessibile», salvo se il professionista della salute li attribuisce al grado di riservatezza «limitatamente accessibile».