Ordinanza
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Art. 12 Protezione e sicurezza dei dati
1 Le comunità devono dotarsi di un sistema di gestione della protezione e della sicurezza dei dati adeguato ai rischi. Tale sistema deve in particolare comprendere i seguenti elementi:
2 Le comunità designano un responsabile della protezione e della sicurezza dei dati. 3 Le comunità sono tenute a segnalare all’UFSP gli incidenti sopravvenuti nel sistema di gestione della protezione e della sicurezza dei dati ritenuti rilevanti per la sicurezza. 4 Il DFI stabilisce i requisiti tecnici e organizzativi in materia di protezione e sicurezza dei dati. 5 I supporti di memoria dei dati devono trovarsi in Svizzera e sottostare al diritto svizzero. |
