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Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP)
del 22 marzo 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 12Protezione e sicurezza dei dati
1 Le comunità devono dotarsi di un sistema di gestione della protezione e della sicurezza dei dati adeguato ai rischi. Tale sistema deve in particolare comprendere i seguenti elementi:
a.
un sistema di monitoraggio e gestione degli incidenti relativi alla sicurezza;
b.
un registro dei mezzi informatici e delle raccolte di dati;
c.
i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati che le strutture sanitarie affiliate e i terzi devono soddisfare.
2 Le comunità designano un responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.
3 Le comunità sono tenute a segnalare all’UFSP gli incidenti sopravvenuti nel sistema di gestione della protezione e della sicurezza dei dati ritenuti rilevanti per la sicurezza.
4 Il DFI stabilisce i requisiti tecnici e organizzativi in materia di protezione e sicurezza dei dati.
5 I supporti di memoria dei dati devono trovarsi in Svizzera e sottostare al diritto svizzero.