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Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP)
del 22 marzo 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 15Informazione del paziente
1 Prima di aprire una cartella informatizzata, la comunità di riferimento deve informare il paziente in particolare sui seguenti punti:
a.
lo scopo della cartella informatizzata;
b.
il trattamento dei dati;
c.
le conseguenze del consenso, la possibilità di revocarlo nonché le relative conseguenze della revoca;
d.
l’attribuzione dei diritti d’accesso.
2 La comunità di riferimento deve raccomandare al paziente misure di protezione e sicurezza dei dati.