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Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP)
del 22 marzo 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 17Gestione
1 Le comunità di riferimento devono:
a.
disciplinare l’apertura, la gestione e la soppressione della cartella informatizzata;
b.
identificare i pazienti;
c.
garantire che i pazienti o i loro rappresentanti accedano alla cartella informatizzata utilizzando uno strumento d’identificazione rilasciato da un emittente certificato secondo l’articolo 31;
d.
richiedere un numero d’identificazione del paziente;
e.
prevedere procedure per il cambiamento di comunità di riferimento.
2 Le comunità di riferimento devono garantire l’applicazione dell’articolo 2 capoversi 1 e 3 nonché degli articoli 3 e 4.