Ordinanza
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Art. 24 Verifica dell’identità
1 L’emittente dello strumento d’identificazione è tenuto a verificare l’identità della persona che ne richiede uno. A questo scopo il richiedente deve esibire un documento d’identità secondo la legge del 22 giugno 20014 sui documenti d’identità o una carta di soggiorno secondo gli articoli 41–41b della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione6 oppure inviare per via elettronica una domanda corredata di firma elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 20167 sulla firma elettronica. 2 La verifica dell’identità del richiedente può essere delegata a terzi. 4 RS 143.1 6 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. |
