Ordinanza
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Art. 25 Dati
1 L’emittente dello strumento d’identificazione assegna al richiedente un identificatore univoco. 2 In base al documento d’identità presentato secondo l’articolo 24 capoverso 1 attribuisce i seguenti dati al richiedente:
3 Se lo strumento d’identificazione deve servire anche come prova della qualifica professionale di un professionista della salute, l’emittente deve attribuire a quest’ultimo anche i seguenti dati:
4 L’emittente può trasmettere i dati di cui ai capoversi 1, 2 lettere a–d e 3 alle comunità e alle comunità di riferimento ai fini dell’identificazione. 5 Esso informa il richiedente sulle misure di sicurezza da adottare nell’impiego degli strumenti d’identificazione. 6 Memorizza i dati su supporti di memoria che si trovano in Svizzera e sottostanno al diritto svizzero. 8 GLN è l’acronimo di Global Location Number |
