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Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP)
del 22 marzo 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 25Dati
1 L’emittente dello strumento d’identificazione assegna al richiedente un identificatore univoco.
2 In base al documento d’identità presentato secondo l’articolo 24 capoverso 1 attribuisce i seguenti dati al richiedente:
a.
cognome;
b.
nomi;
c.
sesso;
d.
data di nascita;
e.
numero del documento d’identità.
3 Se lo strumento d’identificazione deve servire anche come prova della qualifica professionale di un professionista della salute, l’emittente deve attribuire a quest’ultimo anche i seguenti dati:
a.
il numero univoco d’identificazione (GLN8);
b.
la qualifica professionale verificata mediante un registro federale o cantonale.
4 L’emittente può trasmettere i dati di cui ai capoversi 1, 2 lettere a–d e 3 alle comunità e alle comunità di riferimento ai fini dell’identificazione.
5 Esso informa il richiedente sulle misure di sicurezza da adottare nell’impiego degli strumenti d’identificazione.
6 Memorizza i dati su supporti di memoria che si trovano in Svizzera e sottostanno al diritto svizzero.
8 GLN è l’acronimo di Global Location Number