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Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP)
del 22 marzo 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 31Emittenti di strumenti d’identificazione
1 Gli emittenti di strumenti d’identificazione vengono certificati se:
a.
sono in grado di emettere e gestire gli strumenti d’identificazione secondo i requisiti di cui agli articoli 23–27;
b.
garantiscono che il personale disponga delle conoscenze specialistiche, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie;
c.
utilizzano sistemi e prodotti informatici affidabili e che consentano un esercizio sicuro;
d.
garantiscono la protezione e la sicurezza dei dati con adeguate misure organizzative e tecniche e assicurano i relativi controlli.
2 Il DFI precisa le condizioni di certificazione secondo gli articoli 23–27.
3 Può autorizzare l’UFSP ad adeguare le prescrizioni di cui al capoverso 2 allo stato della tecnica.