Ordinanza
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Art. 33 Comunicazione e pubblicazione dei certificati
1 L’organismo di certificazione comunica all’UFSP tutti i casi di emissione, rinnovo, sospensione e revoca di certificati e mette a disposizione i dati necessari per l’iscrizione nel servizio di ricerca di dati delle comunità e comunità di riferimento di cui all’articolo 40. 2 L’UFSP pubblica un registro dei certificati rilasciati. |
