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Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP)
del 22 marzo 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 37Clausola di salvaguardia
1 In caso di grave pericolo per la protezione o la sicurezza dei dati contenuti nella cartella informatizzata, l’UFSP può:
a.
negare provvisoriamente l’accesso alla cartella informatizzata alle comunità e alle comunità di riferimento;
b.
vietare l’uso di determinati strumenti d’identificazione elettronica per l’accesso alla cartella informatizzata;
c.
disporre il rinnovo straordinario della certificazione.
2 L’UFSP può esigere dall’organismo di certificazione e dall’organismo certificato i documenti necessari per la certificazione o il rinnovo della certificazione.