Ordinanza
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Art. 41 Servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute
1 Le comunità e le comunità di riferimento inseriscono i seguenti dati nel servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute:
2 Il DFI può stabilire altri dati che le comunità e le comunità di riferimento devono inserire nel servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute. 12 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 mar. 2019, con effetto dal 1° apr. 2019 (RU 2019 937). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 717). |
