Ordinanza
|
|
Art. 6 Domanda di attribuzione
1 Il numero d’identificazione del paziente viene attribuito dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) su richiesta di una comunità di riferimento. 2 La comunità di riferimento comunica all’UCC i seguenti dati per l’attribuzione del numero d’identificazione del paziente:
3 Se i dati comunicati non sono sufficienti per l’attribuzione, l’UCC può richiedere dati aggiuntivi alla comunità di riferimento. 2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 32 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). |
