Ordinanza
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Art. 19 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di soggiorno all’estero
(art. 34 cpv. 3 LCit) 1 Il rapporto d’indagine è steso dalla rappresentanza svizzera. Contiene le generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, cittadinanza) del richiedente e dati aggiornati riguardanti l’adempimento per analogia delle seguenti condizioni per la naturalizzazione:
2 Il rapporto d’indagine riferisce altresì in merito ai vincoli stretti del richiedente con la Svizzera (art. 11) e all’adempimento delle altre condizioni specifiche per la naturalizzazione agevolata o per la reintegrazione conformemente agli articoli 21 capoverso 2, 26 e 51 LCit. 3 Qualora il richiedente non soddisfi o soddisfi a malapena i criteri d’integrazione di cui agli articoli 7 e 11 capoverso 1 lettera b in quanto malato, disabile o per altre gravi circostanze personali (art. 9), occorre farne menzione nel rapporto d’indagine. 4 Se i figli minorenni sono inclusi nella domanda di naturalizzazione, il rapporto d’indagine riferisce in merito a ciascun richiedente. |