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Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit)
del 17 giugno 2016 (Stato 9 luglio 2019)
Art. 22Termine per lo svolgimento delle indagini
(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2 e 34 cpv. 3 LCit)
Se è incaricata di effettuare indagini per valutare se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione, l’autorità cantonale di naturalizzazione o la rappresentanza svizzera all’estero invia di norma il proprio rapporto d’indagine entro 12 mesi alla SEM.