Ordinanza
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Art. 23 Termini per il trattamento presso la SEM
1 Di norma la SEM decide in merito alla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione entro otto mesi dalla ricezione dei documenti completi inerenti alla domanda. 2 Di norma decide in merito alla naturalizzazione agevolata o alla reintegrazione entro 12 mesi dalla ricezione del rapporto d’indagine dell’autorità cantonale competente o della rappresentanza svizzera all’estero. |
