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Art. 11 Laboratori di prova
1 Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori designano, d’intesa con l’USAV11, i laboratori di prova incaricati del controllo del latte. 2 I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – «Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature»12 nonché:
3 I laboratori di prova possono delegare singoli compiti a servizi specializzati. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori definiscono tali compiti d’intesa con l’USAV. 4 L’USAV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova. 11 Nuova espr. giusta il n. I 12 dellʼO del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 12 Il testo di questa norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. 13 RS 946.512 |