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Art. 14
1 I Cantoni provvedono affinché l’osservanza delle regole d’igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali siano controllati. L’USAV emana direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli. 2 Il bestiame da latte deve essere controllato per verificare se:
3 Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicamenti, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria. 4 …20 5 I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202021 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.22 6 …23 20 Abrogato dall’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 22 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 23 Introdotto dall’all. 3 n. 4 dell’O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU 2013 3867).Abrogato dall’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). |