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Ordinanza sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana (OCNE)
del 4 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 1Compiti
1 La Commissione nazionale d’etica (Commissione) segue l’evoluzione delle scienze concernenti la salute e le malattie dell’essere umano e le loro applicazioni. Essa funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.
2 La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
a.
informa l’opinione pubblica su questioni importanti e promuove la discussione su questioni etiche che si pongono alla società;
b.
elabora raccomandazioni per la prassi medica;
c.
segnala le lacune ed eventualmente le difficoltà d’esecuzione delle legislazioni federale e cantonali;
d.
su richiesta, fornisce il proprio parere all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
e.
su mandato del Consiglio federale, allestisce perizie su questioni particolari.
3 Può organizzare manifestazioni pubbliche e audizioni.