Ordinanza
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Art. 13
1 Per quanto concerne l’attività, la Segreteria opera su istruzione del presidente della Commissione; dal punto di vista amministrativo, dipende dall’Ufficio federale della sanità pubblica. 2 Essa coadiuva la Commissione nell’espletamento dei suoi compiti, si occupa dei contatti con servizi e organizzazioni svizzeri e esteri e funge da ufficio stampa e d’informazione per il pubblico. 3 Essa si occupa del disbrigo del lavoro amministrativo e coadiuva la Commissione in particolare nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche e nell’informazione del pubblico. |