Ordinanza
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Art. 2 Collaborazione
1 La Commissione collabora, secondo necessità, con altre commissioni d’etica, con servizi pubblici, con organizzazioni o con privati. 2 In particolare collabora strettamente con:
2 Introdotta dall’art. 37 n. 1 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007651). |