Art. 22 Subordinazione e competenze
1 Durante l’impiego in Svizzera il personale estero è subordinato alle autorità svizzere competenti.39 2 L’AFD concorda i mezzi e le modalità dell’impiego con l’Agenzia e gli altri Stati Schengen.40 3 Il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione del personale svizzero. 4 Le competenze possono essere revocate in casi motivati. 5 In caso d’impiego, il personale estero porta un segno distintivo e indossa la propria uniforme nazionale. L’AFD può ordinare eccezioni. 39 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119). 40 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119). |