Ordinanza
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Art. 12 Autorizzazione provvisoria
1 L’UFAG può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dall’inoltro della domanda, un’autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all’utilizzazione prevista e non costituisce un pericolo per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, se:
2 I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria unicamente se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44 dell’ordinanza del 10 settembre 200847 sull’emissione deliberata nell’ambiente.48 46 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4205). 47 RS 814.911 48 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 20084377). |
