Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
del 10 gennaio 2001 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 13Seconda autorizzazione
1 Chiunque intende mettere in commercio un concime, non essendo egli stesso titolare della relativa autorizzazione, deve inoltrare una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16.
2 L’UFAG può rinunciare alle indicazioni e alle prove del secondo richiedente e fondarsi su quelle fornite dal titolare della prima autorizzazione se il secondo richiedente prova che:
a.
è stato autorizzato dal titolare della prima autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o
b.
sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente del medesimo prodotto.
3 Se l’UFAG, fondandosi su nuove scoperte, ha in un secondo tempo chiesto al titolare della prima autorizzazione una documentazione ulteriore in vista di una nuova decisione, per un periodo di cinque anni a decorrere da tale decisione e almeno fino a scadenza del termine di cui al capoverso 2 lettera b non può far capo ai relativi dati senza il consenso del titolare della prima autorizzazione.