Ordinanza
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Art. 26 Pubblicità
1 Un concime può essere reclamizzato e distribuito a scopo pubblicitario unicamente se omologato. La pubblicità non deve contenere indicazioni fuorvianti. 2 Ogni pubblicità (prospetti, annunci, ecc.) indica chiaramente:
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). |
