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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
del 10 gennaio 2001 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 9Modifica della lista dei concimi
Il DEFR può:
a.
modificare le esigenze per un tipo di concime se nuove scoperte mostrano che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l’ambiente o, indirettamente, per l’uomo;
b.
radiare un tipo di concime dalla lista dei concimi se nuove scoperte mostrano che tale tipo di concime non si presta all’utilizzazione prevista o che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l’ambiente o, indirettamente, per l’uomo.