|
Art. 3
1 Il fabbricante e l’importatore devono assicurarsi che il cosmetico che immettono sul mercato sia conforme ai requisiti in materia di diritto sulle derrate alimentari. 2 Il fabbricante e l’importatore possono designare, su mandato scritto, un mandatario con indirizzo in Svizzera che è quindi soggetto agli obblighi di cui al capoverso 1. 3 Il distributore è soggetto agli obblighi di cui al capoverso 1 se:
4 Il distributore è soggetto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente ordinanza e agli obblighi seguenti:
|