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Art. 8 Elenco degli ingredienti nella caratterizzazione
1 Sugli imballaggi dei cosmetici deve figurare, al momento dell’immissione sul mercato, l’elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso, preceduto dal termine «Ingredients» e occorre tener conto delle indicazioni seguenti:8
2 Se per ragioni pratiche non può essere apposto sulla caratterizzazione, l’elenco degli ingredienti deve figurare su un foglio di istruzioni, un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegato o attaccato al cosmetico e un’indicazione scritta o il pittogramma illustrato nell’allegato 2 deve figurare sull’imballaggio. 3 Per i saponi e le perle da bagno e altri prodotti piccoli, l’elenco degli ingredienti può figurare su un cartellino collocato vicino al recipiente in cui è contenuto il cosmetico offerto in vendita. 8 Correzione del 30 mag. 2017 (RU 2017 3263). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2427). 10 Decisione (UE) 2019/701 della Commissione, del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici, versione della GU L 121 dell’8.5.2019, pag. 1. |
