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Art. 16 Disposizioni transitorie
1 In deroga all’articolo 95 ODerr, i cosmetici non conformi ai requisiti di cui all’articolo 54 capoversi 1–5 ODerr possono essere fabbricati, importati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018 e possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 2 In deroga all’articolo 95 ODerr, i cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 12 della presente ordinanza possono essere immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2021. 3 In deroga ai capoversi 1 e 2, le sostanze seguenti possono essere immesse sul mercato secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2021 se una relazione sulla sicurezza è redatta conformemente all’articolo 4, anche se le condizioni di cui agli articoli 5 e 12 non sono soddisfatte; in mancanza di una relazione sulla sicurezza, dette sostanze possono ancora essere utilizzate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2021:
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