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Art. 16a Disposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 2020 14
1 I prodotti cosmetici che non soddisfano i requisiti della modifica del 27 maggio 2020 possono essere caratterizzati fino al 30 giugno 2021 secondo il diritto anteriore. 2 Dopo la scadenza del periodo transitorio, i prodotti cosmetici caratterizzati secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 14 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2427). |