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Art. 16b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 14 ottobre 2022 15
1 I prodotti cosmetici che non soddisfano i requisiti della modifica del 14 ottobre 2022 possono essere caratterizzati fino al 28 aprile 2023 secondo il diritto anteriore. 2 Dopo la scadenza del periodo transitorio, i prodotti cosmetici caratterizzati secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 15 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 14 ott. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 588). |
