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Art. 4 Valutazione della sicurezza
1 La valutazione della sicurezza secondo l’articolo 57 capoverso 1 ODerr è effettuata sulla base delle informazioni adeguate e una relazione sulla sicurezza del cosmetico è redatta conformemente all’allegato 5. 2 La valutazione della sicurezza tiene conto dell’uso cui è destinato il cosmetico e dell’esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti nella formulazione finale. 3 La valutazione della sicurezza utilizza un approccio adeguato basato sulla forza probante per verificare i dati provenienti da tutte le fonti esistenti. 4 La relazione sulla sicurezza del cosmetico è aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili dopo l’immissione sul mercato del prodotto. 5 La valutazione della sicurezza del cosmetico di cui all’allegato 5 parte B è eseguita da persone in possesso di un diploma o di un altro titolo che attesti una formazione universitaria teorica e pratica in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o una formazione riconosciuta equivalente. 6 Gli studi di sicurezza non clinici menzionati nella valutazione della sicurezza sono conformi ai principi della buona prassi di laboratorio secondo le relative norme in vigore nel momento in cui lo studio è stato realizzato. 7 La relazione sulla sicurezza dei cosmetici contenenti nanomateriali non menzionati nell’articolo 54 capoversi 2–5 ODerr deve contenere, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1, le informazioni seguenti relative al nanomateriale utilizzato:
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