Art. 5 Documentazione informativa sul prodotto
1 La documentazione informativa sul prodotto di cui all’articolo 57 capoverso 1 ODerr contiene le informazioni seguenti, se necessario aggiornate:
2 La documentazione informativa sul prodotto è redatta in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. È conservata per dieci anni a partire dalla data in cui l’ultimo lotto del cosmetico è stato immesso sul mercato per la prima volta. 3 Si può rinunciare a costituire una documentazione informativa sul prodotto se tale documentazione è già stata redatta all’estero per il medesimo cosmetico e corrisponde ai requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. L’importatore o il distributore deve poterne fornire la prova alle autorità cantonali d’esecuzione. |