Ordinanza
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Art. 6 Controlli
1 Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa. 2 Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti necessari all’esecuzione della presente ordinanza. |