Ordinanza
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Art. 9 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni 9
I COV impiegati in un impianto stazionario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 e l’allegato 1 numero 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 198510 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa se:
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). |