Ordinanza
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Art. 8 Esenzione dalla tassa per piccole quantità
1 Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:
2 Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettera a vengono importati, la tassa non è riscossa. 3 Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa. |
