Ordinanza
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Art. 13 Dichiarazione della tassa
1 I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e possiedono un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.28 2 Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l’articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio. 3 La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme. 4 La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale. 5 Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.29 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). 29 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604). |