Ordinanza
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Art. 12a Espulsioni eseguibili simultaneamente 4
1 Le espulsioni concorrenti decorrono insieme per la durata in cui sono eseguite simultaneamente. 2 Se un’espulsione obbligatoria e una non obbligatoria sono eseguite simultaneamente, la sospensione dell’esecuzione è retta dall’articolo 66d CP. 4 Introdotto dal n. I 9 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). |