Ordinanza
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Art. 10quater Cani da protezione del bestiame 48
1 L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei. 2 L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:
3 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità, l’allevamento, l’addestramento, la tenuta e l’impiego dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.51 4 Esso registra ogni anno nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 196652 sulle epizoozie i cani per la protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2.53 48 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315). 49 RS 910.13 50 Abrogata dal n. II 2 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 51 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 52 RS 916.40 53 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |