Ordinanza
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Art. 10quinquies Misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori 54
1 Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori nei pascoli l’adozione delle seguenti misure è considerata esigibile ai sensi dell’articolo 9bis capoverso 4:
2 I Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l’adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 non è considerata esigibile. 3 Animali da reddito su un’area aziendale che si trovano in stalle o aree di uscita recintate sono considerati protetti. 54 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418 |