Ordinanza
|
Art. 13 Marcatura di mammiferi e uccelli selvatici
1 I Cantoni possono autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli che possono essere cacciati purché queste campagne servano a scopi scientifici, alla pianificazione della caccia o alla conservazione della diversità della specie. 2 L’UFAM, sentiti i Cantoni, può autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli protetti purché queste campagne servano a scopi scientifici o alla conservazione della diversità delle specie. 3 L’UFAM designa gli organi che coordinano le campagne di marcatura. Questi stabiliscono il tipo di marcatura, disciplinano l’informazione reciproca sugli animali marcati e informano i servizi e le persone partecipanti. Allestiscono annualmente un rapporto per l’UFAM. 4 Tutti gli animali marcati e messi in libertà devono essere annunciati agli organi di coordinazione. |