Ordinanza
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Art. 15 Esecuzione della legge sulla caccia da parte dei Cantoni 55
1 I Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge sulla caccia. 2 Nei loro piani direttori e di utilizzazione, essi tengono conto delle esigenze della protezione delle specie e dei biotopi.56 55 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo. 56 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427). |