Ordinanza
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Art. 16 Statistica federale della caccia
1 Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all’UFAM l’effettivo delle più importanti specie animali cacciabili e protette, il numero degli animali uccisi e morti nonché gli animali protetti imbalsamati annunciati. Inoltre danno indicazioni sul numero dei cacciatori, sui mezzi ausiliari di caccia vietati che sono stati usati e sui mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. 2 In casi particolari, soprattutto quando l’effettivo di una specie aumenta o diminuisce fortemente, l’UFAM può esigere dai Cantoni altre informazioni statistiche ed emanare direttive sul censimento degli effettivi. Consulta previamente i Cantoni. |