Ordinanza
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Art. 18 UFAM
1 L’UFAM vigila sull’esecuzione della legge sulla caccia. 2 Esso emana le disposizioni secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 3 e l’articolo 11 capoverso 1.59 3 Esso stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200860 sulla geoinformazione.61 59Introdotto dal n. I 28 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243). 60 RS 510.620 61 Introdotto dall’all. 2 n. 14 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809). |